IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (I.L.I.A.)

INDICAZIONI GENERALI

A decorrere dall’01.01.2023 è stata istituita l’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) disciplinata dalla Legge Regionale n. 17 del 14.11.2022. La stessa sostituisce nel territorio regionale l’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’imposta riguarda coloro i quali possiedono immobili nel territorio regionale ovvero fabbricati , terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

 

L’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. (art.4)

Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia che possono, qualora proprietari e residenti altrove usufruire di analoga agevolazione. Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’imposta locale immobiliare autonoma non si applica inoltre:

  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e/o destinate a studenti universitari dei soci assegnatari;
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Se, quindi, il coniuge assegnatario risiede anagraficamente e dimora nell'immobile potrà applicare le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale;
  • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati assimilati all’abitazione principale. Il Comune di Mereto di Tomba ha riconosciuto l’assimilazione alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi) a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

RIDUZIONI DI IMPOSTA E DI BASE IMPONIBILE (ART. 8 E 10 L.R. 17/2022)

  • Unità immobiliari in comodato gratuito (art. 8 comma 1 lett.c).

Viene mantenuta la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione nella Regione Friuli Venezia Giulia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

  • Abitazioni locate a canone concordato (L. 431/1998 art. 2 comma 3 e art. 10 comma 1 L.R. 17/2022)

L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (si andrà a pagare il 75% dell’imposta totale). Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali i contratti devono essere muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017.

  • Soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art. 10 comma 2)

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, hanno diritto alla riduzione del 50% dell’imposta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso posseduta in Regione a titolo di proprietà od usufrutto.

  • Fabbricati di interesse storico o artistico (art. 8 comma 1 lett.a)

Viene mantenuta la riduzione della base imponibile del 50%

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 8 comma 1 lett.b)

La base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

ESENZIONI DI IMPOSTA (ART. 11 e 12 L.R. 17/2022)

  • Terreni agricoli (art. 12 comma lettere a), b) e c))
    • se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola ovunque ubicati;
    • a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  • Abitazione principale o assimilata e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • Immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • Fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e le loro pertinenze;
  • Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i);
  • Immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Mereto di Tomba, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

VERSAMENTI E SCADENZE

Le scadenze per il versamento del dovuto sono:

  • prima rata in acconto entro il 16 giugno 2023
  • seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2023

 

IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI MERETO DI TOMBA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 È F144.

 

I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento ILIA approvati dall'Agenzia delle entrate con risoluzione 10/E del 24 febbraio 2023 sono i seguenti:

5900  ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo cat. A1-A8-A9)

5901  FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

5903  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

5904  TERRENI

5905  AREE FABBRICABILI

5906  FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D e STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA

5907  FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D e NON  STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA

5908  FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA DIVERSI DA QUELLI CLASSIFICATI NEL GRUPPO D

5909  ALTRI IMMOBILI

5910  INTERESSI DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

5911  SANZIONI DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

SI INVITANO I CONTRIBUENTI AD UTILIZZARE I CODICI SOPRA RIPORTATI E A NON EFFETTUARE PIU’ VERSAMENTI CON IL CODICE 3925 “IMMOBILI D QUOTA STATO” IN QUANTO SOPPRESSO