A decorrere dall’01.01.2023 l'IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata sostituita dall'ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) disciplinata dalla Legge Regionale n. 17 del 14.11.2022.

 

Chi ha necessità di effettuare il calcolo e i pagamenti relativi agli anni precedenti al 2023 può continuare a utilizzare lo strumento di calcolo online disponibile a questo link Ravvedimento calcolo IMU/IUC (riscotel.it).

 

Con la Legge n. 147 del 27.12.2013, articolo 1, commi dal 639 a 704 e 731 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC – Imposta Unica Comunale che si compone:

-         dell’imposta municipale propria (IMU);

-         di una componente relativa ai servizi che si articola: nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore e

-         nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. Il tributo è istituito per il pagamento di tutti quei servizi resi alla collettività e non al singolo richiedente quali ad es.: illuminazione e manutenzione stradale, cura del verde, la pulizia delle strade ecc.

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 ha riformato la tassazione comunale sugli immobili prevedendo l’abrogazione della IUC; in particolare viene abrogata la TASI e rimangono come imposte autonome la TARI e l’IMU, per la quale il legislatore ha riformulato la disciplina, ora contenuta nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160.

Per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni sono rimaste invariate rispetto all'anno 2021.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Riduzione dell'IMU alla metà per soggetti non residenti titolari di pensione


La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48, legge n. 178/2020) ha stabilito che - a partire dall'anno 2021 - per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

In proposito, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, a differenza della precedente normativa (art. 9-bis, D.L. n. 47/2014), l’art. 1, comma 48 della legge di Bilancio 2021, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE.

In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

- titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia: COME PRECISATO CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, con ciò si intende che parte dei contributi che concorrono alla pensione devono essere maturati in Italia, non è prevista riduzione per le pensioni maturate esclusivamente con contributi esteri;

- residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ritiene che l'agevolazione possa trovare applicazione anche quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco - quindi non residente nel territorio dello Stato - che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal comma 48, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.